RASSEGNA STAMPA S.

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PAESI DELLA LEGA ARABA

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TESTO SC.

La differenza tra propaganda e istruzione viene spesso così definita: la propaganda impone all’uomo ciò che deve pensare, mentre l’istruzione insegna all’uomo come dovrebbe pensare. (Sergej Hessen)

mercoledì 7 giugno 2023

LA SHARIA (6-4-2015)

 


Il precedente breve commento sul concetto di laicità nei Paesi mediorientali richiama come corollario i rapporti fra la Sharia e la legge civile, nonché la  generale prevalenza della prima sulla seconda. La Sharia è il complesso delle norme religiose, giuridiche e sociali che sono fondate sulla dottrina coranica, perciò, secondo i fedeli musulmani, direttamente ispirate da Dio. Più in particolare le fonti della Sharia sono il Corano (in piccola parte in quanto solo un decimo dei 6237 versetti disciplina relazioni fra individui), la Sunna, che contiene la tradizione sacra, ovvero la giurisprudenza religiosa, e le opinioni espresse da Maometto (i cosiddetti Hadith). Inoltre, sono considerate fonti della Sharia anche l’opinione concorde della comunità, che si esprime principalmente nella dottrina dei giuristi teologi, che si ritiene sia il precipitato del comune sentire. In ultimo, per colmare una lacuna giuridica vi è l’interpretazione analogica, ovvero l’estensione di una norma a una fattispecie non disciplinata ma simile. Nel diritto penale il concetto di reato coincide con quello di peccato. I reati più gravi sono quelli contro Allah e la religione islamica (ad esempio, la bestemmia e l’apostasia, che vengono generalmente perseguite d’ufficio); le sanzioni per i crimini sono previste dal Corano e dalla Sunna e vanno dalla pena di morte e la flagellazione a forme meno gravi rimesse alla discrezionalità del giudice. Per la mancanza nel mondo sunnita di una autorità religiosa unanimemente riconosciuta, la definizione delle fattispecie giuridiche e il loro trattamento sanzionatorio possono variare da luogo a luogo. La Sharia trovava applicazione pressoché uniforme nell’Impero Ottomano; tuttavia, dal XIX secolo in maniera più o meno generalizzata è iniziato negli Stati musulmani un processo di modernizzazione che ha portato a ridurre l’applicazione delle istituzioni giuridiche e del corpus legislativo della Sharia a favore dell’adozione di normative influenzate dalla tradizione europea. Un impulso particolarmente forte alla modernizzazione si ebbe dal 1923 con la caduta dell’Impero Ottomano e la costituzione degli Stati nazionali. Questo processo fu particolarmente forte in Turchia che adottò una costituzione repubblicana laica, mentre la modernizzazione in maniera più timida riguardò altri Stati musulmani. Tuttavia, si ebbero due rilevanti eccezioni: la prima è relativa al diritto familiare che così come concepito dalla fede islamica continuò la sua applicazione (tranne che in Turchia); la seconda è costituita da alcuni Stati che ribadirono in maniera categorica il loro attaccamento all’ortodossia islamica (ad esempio, l'Arabia Saudita, l’Oman e altri Stati del Golfo Persico). In alcuni Paesi, in particolare in Iran e in Sudan, intorno agli anni ’70 e ’80 si sono avute rivoluzioni islamiche che hanno ripristinato la vigenza della Sharia. L’applicazione della Sharia è assicurata anche dall’abituale ricorso, per l’integrazione delle lacune giuridiche, al diritto consuetudinario, che si ispira generalmente al Corano. Per poter avere un quadro completo della concreta rilevanza della normativa islamica nei Paesi musulmani non è sufficiente considerare la promulgazione di principi laici, ma il modo in cui le normative vengono applicate: ad esempio, anche laddove si proclama la libertà religiosa; tuttavia, la concreta professione di atti di fede diversi dall’Islam o la conversione di un musulmano ad altra confessione vengono di fatto sanzionati in quanto equiparati ad atti contrari all’ordine pubblico. Un altro strumento attraverso il quale si è assicurata la vigenza dei principi della tradizione islamica è stato quello di affermare la necessaria non contraddittorietà tra le nuove leggi e i principi fondamentali dell’Islam, non suscettibili di essere modificati dalla normativa positiva; così ad esempio, in alcuni Stati, come l’Egitto, la giurisprudenza non ha ammesso l’applicazione dei principi di uguaglianza giuridica della donna rispetto all’uomo proprio in virtù di questa contraddittorietà. L'applicazione della  Sharia  contribuisce in generale al potere di mobilitazione dell'Islam, ma, quando una religione si compromette troppo con le vicende umane e i particolarismi, perde il suo valore di messaggio universale. Roberto Rapaccini