PREMESSA
NECESSARIA
Il
podcast non si riferisce a singoli procedimenti, testate o trasmissioni, ma
analizza in termini generali e sistemici il rapporto tra informazione, processo
penale e presunzione di non colpevolezza.
C’è
una differenza profonda, prima culturale che giuridica, tra il modo in cui il
Regno Unito e l’Italia guardano al rapporto tra giustizia penale e media. In
Inghilterra e Galles il processo è considerato un luogo fragile, da proteggere
dalle pressioni esterne. In Italia, invece, accade spesso il contrario: il
procedimento penale, soprattutto quando tocca corde emotive profonde, viene
rapidamente assorbito dal circuito mediatico. Viene sezionato, anticipato e
trasformato in racconto pubblico prima ancora che l’aula giudiziaria abbia
potuto compiere il proprio lavoro. Ne nasce una sovrapposizione pericolosa:
· Il processo legale
procede secondo regole lente, formali e garantite.
· Il processo
mediatico corre veloce, seleziona frammenti, costruisce personaggi e talvolta suggerisce
colpevolezze (o assoluzioni) prima della sentenza.
Nel
Regno Unito il principio di partenza non è il silenzio. Al contrario la
tradizione della open justice è fortissima: la giustizia deve essere
visibile e accessibile. I giornalisti possono assistere alle udienze e riferire
i fatti. Tuttavia, l'informazione si ferma davanti a una soglia precisa: non
deve interferire con la serenità del giudizio. La norma chiave è il Contempt
of Court Act del 1981, che introduce la cosiddetta strict liability rule.
Una pubblicazione diventa illecita non solo quando vuole consapevolmente
condizionare un processo, ma quando crea un rischio sostanziale di pregiudicare
seriamente l’amministrazione della giustizia. Conta l’effetto potenziale, non
l’intenzione. Quando un procedimento è active (ossia formalmente
pendente dopo un arresto o un'incriminazione), il dibattito pubblico si fa
estremamente cauto. Si può riferire della cronaca dell'arresto e riportare in
modo sobrio le posizioni di accusa e difesa. Può diventare invece un illecito
in questi casi:
· Suggerire la
colpevolezza dell’imputato.
· Discutere prove
non ancora ammesse dal giudice.
· Richiamare
precedenti penali irrilevanti.
· Intervistare
testimoni prima che depongano.
La
ragione è pratica: nei processi più gravi la giuria è composta da cittadini
comuni, teoricamente più influenzabili di un giudice togato. Il diritto inglese
non vuole impedire la cronaca, vuole impedire che la cronaca si sostituisca al
tribunale. In Italia esiste formalmente la presunzione di non colpevolezza,
rafforzata dal Decreto legislativo n.
188 del 2021 (che ha recepito la direttiva europea in materia). Il problema
italiano, tuttavia, non è normativo, è culturale. Mentre una parte importante
della stampa opera con rigore e rispetto delle regole, una fetta consistente
del circuito mediatico scivola in dinamiche iper-spettacolari. Possiamo
identificare queste disfunzioni principali. Di seguito le elenco:
· La
spettacolarizzazione del dolore.
· I casi giudiziari
più gravi vengono talvolta trasformati in una sorta di serialità televisiva.
La
cronaca si dilata in intrattenimento: si convocano opinionisti, si analizzano
frasi minime, si cercano significati in comportamenti ambigui. La realtà
giudiziaria, fatta di verifiche e contraddittorio, rischia di essere sostituita
da una drammaturgia più semplice ed emotiva.
· La circolazione
incontrollata degli atti.
Il
materiale d’indagine (intercettazioni, verbali, consulenze) entra spesso nel
circuito pubblico prima di essere valutato in dibattimento. Ciò che nel
fascicolo ha un significato tecnico e provvisorio, in TV o sui social assume
l'aspetto di una verità definitiva. Il frammento viene percepito come prova
morale.
· Il linguaggio
delle sentenze implicite.
Pur
nel rispetto formale della presunzione di non colpevolezza alcune narrazioni
tendono a suggerire la colpevolezza attraverso la costruzione del servizio: la
scelta di aggettivi, l'uso di musiche drammatiche, l'accostamento di fotografie
cupe o la ripetizione ossessiva di un solo dettaglio sfavorevole, lasciando in
ombra gli elementi difensivi.
· Il ruolo dei
commentatori e degli esperti.
Accanto
a professionisti che intervengono con encomiabile equilibrio e rigore
scientifico si assiste talvolta a interventi che offrono diagnosi azzardate o
ricostruzioni alternative che il processo non ha ancora verificato. Il rischio
è che il pubblico confonda l'opinione o la suggestione psicologica con la prova
provata.
· L'asimmetria del
danno reputazionale.
In
Italia le sanzioni deontologiche o civili per le violazioni della cronaca
arrivano spesso tardi, a danno già compiuto. Inoltre, le archiviazioni e le
assoluzioni non godono quasi mai dello stesso spazio simbolico ed emotivo
riservato agli arresti, rendendo la riabilitazione della persona lenta e
silenziosa.
· La confusione tra
interesse pubblico e curiosità pubblica.
Il
diritto di cronaca tutela la conoscenza di fatti rilevanti per la collettività,
non la trasformazione della vita privata in materiale narrativo. La
pubblicazione di dettagli intimi, abitudini personali o messaggi privati
irrilevanti per l'indagine alimenta il consumo emotivo ma non aiuta a
comprendere il fatto.
· Lo scontro tra
tempi della giustizia e tempi dei media.
La
giustizia richiede tempo, verifiche e contraddittorio; i media vivono di
immediatezza, clic e aggiornamenti continui. Il vuoto temporale tra un atto
processuale e l’altro viene talvolta riempito da supposizioni e interpretazioni,
creando l'illusione che la verità si formi nei talk-show e non nelle aule.
Anche
il modello inglese oggi è messo alla prova dalle piattaforme digitali e dalla
circolazione globale delle informazioni. Tuttavia, la sua logica resta
profondamente preventiva: proteggere l’equità del giudizio prima che il
danno si produca. In Italia domina invece una logica successiva e riparatoria,
spesso inefficace perché l’opinione pubblica non dimentica con la stessa
facilità con cui si informa. La cronaca giudiziaria è un pilastro essenziale
della democrazia: senza una stampa libera il potere giudiziario rischierebbe
l'opacità. Ma la libertà di informare non coincide con il diritto di
processare. Raccontare un procedimento non significa allestire un tribunale
emotivo dove l'audience si fa giuria. La presunzione di non colpevolezza non è
una formula di rito da inserire in calce a un articolo, ma un criterio di
civiltà. I processi devono celebrarsi nei tribunali, sulle prove e nel rispetto
delle garanzie, perché una stampa che si sostituisce ai giudici non informa
meglio: giudica peggio.
Roberto
Rapaccini