RASSEGNA STAMPA S.

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PAESI DELLA LEGA ARABA

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TESTO SC.

La differenza tra propaganda e istruzione viene spesso così definita: la propaganda impone all’uomo ciò che deve pensare, mentre l’istruzione insegna all’uomo come dovrebbe pensare. (Sergej Hessen)

martedì 6 giugno 2023

DICHIARAZIONE DI GUERRA E CLAUSOLA DI SOLIDARIETA’ (19-11-2015)


Probabilmente quando il Presidente francese a poche ore dai tragici fatti di Parigi ha annunciato che la Francia era in guerra, aveva già in mente la possibile applicazione della clausola di solidarietà contenuta nell’articolo 42 paragrafo 7 introdotto nella versione consolidata del Trattato dell’Unione Europea a seguito dell’accordo di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007), che così recita: “Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite…” In altri termini dire che la Francia era in guerra perché aveva ricevuto un’aggressione equivaleva a dire che tutta l’Unione Europea era in guerra al suo fianco. Per quanto il problema sia irrilevante e superato poiché la responsabile della politica estera comunitaria Federica Mogherini ha già annunciato il sostegno del Consiglio di Difesa della Unione all'attivazione della cosiddetta ‘Clausola di difesa collettiva" così come richiesto dai vertici istituzionali francesi; tuttavia, l’applicazione della solidarietà prevista dalla norma comunitaria presenta profili non chiari. Il principio dell’articolo 42.7 (del Trattato dell’Unione Europea) in qualche modo è mutuato dall’art. 5 del Trattato istitutivo della Nato del 1949 che così dispone: “Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale.”; l’art. 5 del trattato istitutivo della Nato a sua volta riafferma alcuni principi consacrati nella carta delle Nazioni Unite, in particolare quello sulla legittima difesa dell’art. 51, cioè il diritto di uno Stato di opporre una reazione armata, anche con l’assistenza di Stati terzi, a difesa della propria integrità territoriale e dell’indipendenza politica. Pertanto, la genesi della norma comunitaria sembrerebbe indicare che il presupposto della solidarietà sia un attacco armato esterno, sferrato da forze regolari attraverso una frontiera internazionale o attraverso l’invio di bande armate sul territorio di un altro Stato. In altri termini sembra che l’aggressione esterna di cui all’art 42 UE debba essere portata da un Paese nemico. In proposito l’aggressione terroristica di matrice islamica configura l’attacco armato 'esterno' di cui alla norma? Se è provato che i terroristi siano emissari dell’Isis, lo Stato Islamico, non riconosciuto e combattuto da tutta la comunità internazionale, può essere considerato un soggetto di diritto internazionale? Comunque, è sicuramente positivo che le esigenze di difesa dell’Unione abbiano prevalso sui cavilli dell’interpretazione giuridica. L’importanza dell’art. 42.7 non va tuttavia enfatizzata in quanto la norma non impone ‘di bombardare’, ma di concordare a livello bilaterali le forme di supporto allo Stato aggredito, che possono essere le più varie e soprattutto anche ‘pacifiche’. Aggiungerei che la coalizione anti-Isis, amica del mondo sunnita e guidata dagli Usa, non sembra abbia una chiara volontà di annientare l’Isis, semmai di contenerne l’espansione, in applicazione al Medio Oriente - come già suggeriva Henry Kissinger - del vecchio principio ‘divide et impera’. Un esempio. Quando si decise di combattere e sconfiggere Al Qaeda, a livello internazionale - dalle Nazioni Unite all’Unione Europea - vennero intraprese serie iniziative per interrompere i flussi di denaro di finanziamento del terrorismo di matrice islamica, come, ad esempio, il congelamento di capitali ‘sospetti’. l’Isis invece oggi continua indisturbato a fare transazioni che hanno per oggetto la vendita sottocosto del petrolio con banche e mondo occidentale. Un’ultima considerazione a margine. Fra le segnalazioni allarmistiche che vengono ‘confidenzialmente’ raccolte dai media e comunicate, alcune hanno un carattere particolarmente generico (del tipo: sarà colpito il Vaticano, etc.). Solo alcune segnalazioni hanno questo carattere, la maggior parte sono il frutto di un serio lavoro di analisi e di ‘intelligence’. Le segnalazioni generiche di norma non hanno un grande valore, anche da un punto di vista operativo, perché non aggiungono molto alle misure di sicurezza già predisposte. Se i fatti che ne sono oggetto si verificano servono a dire: “l’avevamo previsto”. Se non si verificano, è grazie alla segnalazione che gli eventi temuti sono stati impediti. In altri termini, non si sbaglia mai. Roberto Rapaccini