RASSEGNA STAMPA S.

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• Il Passato sarà un buon rifugio, ma il Futuro è l'unico posto dove possiamo andare. (Renzo Piano) •

PAESI DELLA LEGA ARABA

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TESTO SC.

La differenza tra propaganda e istruzione viene spesso così definita: la propaganda impone all’uomo ciò che deve pensare, mentre l’istruzione insegna all’uomo come dovrebbe pensare. (Sergej Hessen)

venerdì 26 maggio 2023

CONOSCENZA E INFORMAZIONE - FIGURE RETORICHE CHE TRASFORMANO IL GIORNALISMO DI INFORMAZIONE IN GIORNALISMO DI OPINIONE (29.7.2022)

 CONOSCENZA E INFORMAZIONE - FIGURE RETORICHE CHE TRASFORMANO IL GIORNALISMO DI INFORMAZIONE IN GIORNALISMO DI OPINIONE (29.7.2022)

Esplorando le difficoltà della stampa di produrre un’informazione esaustiva e imparziale, può essere utile una rilettura a distanza di tempo della storica sentenza della Prima Sezione Civile della Cassazione del 18 ottobre 1984 n. 5259 sui limiti al diritto di cronaca, nota enfaticamente come ‘decalogo della Stampa’. La sentenza si proponeva di fornire ai giornalisti alcuni riferimenti giuridici e deontologici finalizzati ad evitare che la pubblicazione di notizie potesse causare a soggetti coinvolti a vario titolo nelle notizie stesse danni non giustificati da un corretto esercizio del diritto di cronaca.  La capacità di informare capillarmente propria dei mezzi radiotelevisivi e digitali e - per quanto concerne le pubblicazioni a mezzo internet - la permanenza della notizia sul web, rendono possibile che un soggetto possa avere una compromissione della propria reputazione per un lungo tempo, anche sulla base di notizie inesatte o comunque irrilevanti, con inevitabili ripercussioni sulla sua vita sociale. Dottrina e Giurisprudenza, affrontando la materia, hanno cercato di individuare il miglior bilanciamento tra il diritto all’onore – inserito nella più ampia categoria dei diritti della personalità – ed il diritto di cronaca, corollario della libertà di stampa di cui all’art. 21 Cost. La Cassazione nella menzionata sentenza precisò che il diritto di critica è legittimamente esercitato solo se viene espresso in forma civile. In proposito, la forma della critica non è civile non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo, o difetta di serenità e di obiettività, o calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. Il difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, per sottrarsi alle responsabilità che potrebbero seguire da affermazioni palesemente espresse, ricorre a espedienti subdoli per ingenerare nel lettore convinzioni da lui non esplicitate. Uno di questi espedienti sono i cosiddetti sottointesi sapienti: possono consistere nel racchiudere determinate parole tra virgolette o nel ricorrere a eufemismi allo scopo di far intendere che quanto detto non va interpretato in senso letterale, ma in ben altro modo, o addirittura in senso contrario rispetto al significato apparente della frase. Gli accostamenti suggestionanti consistono invece nell’associare ad uno scritto (anche solo con la vicinanza nella pagina) elementi estranei all’articolo che tuttavia evocano suggestioni denigratorie (ad esempio, affiancando all’articolo la foto di un personaggio di cattiva reputazione che non c’entra con quel contesto; o nel fare affermazioni generali o generiche tipo ‘la corruzione è un vizio diffuso’, inducendo il lettore a collegarle con le persone che si vogliono mettere in cattiva luce). Oppure, per suggestionare il lettore, si può ricorrere ad un tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato nel testo e nei titoli, o all’impiego ‘arbitrario’ di aggettivi e punti esclamativi. Oltre al tono ironico viene censurata la mezza verità: la verità incompleta è equiparata ad una falsità. Analogamente possono essere riportate notizie ‘neutre’ drammatizzandole artificiosamente. Non è raro il caso che si ricorra ad insinuazioni diffamanti mediante l’uso della locuzione ‘non si può escludere che...’ o simili. La sentenza, come si può immaginare, non venne recepita positivamente dal mondo giornalistico, che la considerò una limitazione della libertà di informazione e un attacco alla libertà di stampa. È interessante notare come attraverso queste ‘figure retoriche’ si possa fare giornalismo di opinione – cioè si possano esprimere giudizi di merito e di valore – mentre apparentemente si riferiscono solo fatti, e quindi a prima vista si faccia giornalismo di informazione. RR

 Sezione I civile; sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259 (clicca)