RASSEGNA STAMPA S.

RASSEGNA STAMPA S.
Clicca sull'immagine
• Il Passato sarà un buon rifugio, ma il Futuro è l'unico posto dove possiamo andare. (Renzo Piano) •

PAESI DELLA LEGA ARABA

PAESI DELLA LEGA ARABA

TESTO SC.

La differenza tra propaganda e istruzione viene spesso così definita: la propaganda impone all’uomo ciò che deve pensare, mentre l’istruzione insegna all’uomo come dovrebbe pensare. (Sergej Hessen)

martedì 16 febbraio 2021

È POSSIBILE UN MINISTRO DELL'INTERNO EUROPEO? (30-3-2016)

 

Tra le tante proposte per combattere il terrorismo di matrice islamica in alcuni 'media' è stata formulata anche quella di istituire 'un unico ministro dell'interno europeo'. Il tema non è nuovo. La questione della creazione di organi centrali europei per la repressione dei reati e dei loro relativi poteri - che generalmente comportano limitazioni delle sovranità nazionali in quanto impongono forme di collaborazione forzata - ha sempre avuto un'importanza centrale. Per verificare la fattibilità e l'opportunità di questa opzione, è necessario ripercorrere le tappe della storia della cooperazione di polizia fra gli Stati europei e considerare quanto prescrivono attualmente le norme del Trattato sull'Unione Europea vigenti in materia, che delineano normativamente il quadro entro il quale deve essere contenuta ogni nuova iniziativa. Una cooperazione europea di polizia fu avviata da alcuni Stati nel 1976 mediante un accordo denominato 'Trevi', che si avvaleva di una rete di rappresentanti dei ministri della giustizia e degli affari interni. Ancora non esisteva l'Unione Europea e quindi si trattava di una collaborazione strutturata su un accordo intergovernativo, cioè fondata sui reciproci impegni delle parti contraenti. Un'organizzazione intergovernativa - come era quella creata dall'accordo Trevi - non prevede l'istituzione di organi sovranazionali e ogni decisione pertanto viene presa all'unanimità. Si comprende facilmente come in questo ambito sia sempre difficoltosa l'adozione di determinazioni, in quanto è sufficiente il veto di un solo Stato per bloccare una proposta. L'accordo 'Trevi' inizialmente era finalizzato a coordinare l'azione dei governi europei nella lotta al terrorismo, ma successivamente fu esteso a molte altre questioni di polizia, soprattutto quelle di carattere transfrontaliero.  Con la creazione dell'Unione Europea con il Trattato di Maastricht nel 1992 (in vigore dal novembre 1993), le politiche comuni vennero divise in tre aree denominate 'pilastri'. L'Unione Europea è un ente con una personalità giuridica distinta da quella degli Stati membri, i quali, pertanto, con la firma del Trattato hanno accettato di limitare la loro sovranità. Tecnicamente questo avviene attraverso 'la comunitarizzazione'. Con il metodo comunitario, che costituisce la regola generale, le decisioni sono adottate attraverso una procedura che prevede l'uso del voto a maggioranza qualificata. Tuttavia con il Trattato di Maastricht si mantenne il metodo intergovernativo per gli aspetti della politica estera e della cooperazione giudiziaria e di polizia, con la conseguenza che le relative delibere in materia dovessero essere adottate ancora all'unanimità, tenendo presente la necessità di rispettare le diverse peculiarità nazionali, che ogni Stato pertanto, con l'eventuale esercizio del veto, poteva tutelare bloccando una decisione. La cooperazione di polizia quindi venne destinata ad uno specifico pilastro, il terzo, sottraendola al processo di 'comunitarizzazione', che avrebbe invece comportato il totale trasferimento della politica del settore alle istituzioni comunitarie, creando un unico sistema per tutti i Paesi. Per agevolare la collaborazione fra 'law enforcement' degli Stati membri, si è sempre perseguita la progressiva riduzione delle differenze nazionali nella struttura degli apparati giudiziari e di polizia e nelle normative penali sostanziali e procedurali. Con il Trattato di Lisbona, per rafforzare l'azione dell'Unione Europea, vennero aboliti i tre pilastri. Tuttavia, sussistendo l'opportunità di garantire l'autonomia dell'azione degli Stati membri nel settore della giustizia e di polizia, il metodo intergovernativo è stato mantenuto per quanto riguarda la cooperazione operativa, in questi termini: "Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa.......Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo..... " (art 87, Capo V, Titolo V - Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). Pertanto, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sebbene sia stata integrata nel regime di diritto comune, continua a valersi dell’applicazione di procedure particolari in cui gli Stati membri conservano poteri importanti. In conclusione allo stato attuale si deve escludere la previsione di un organo centrale che possa assorbire le competenze degli Stati espropriando le sovranità nazionali. Da un punto di vista formale un vertice cogente (come un ministro europeo) è escluso dalla sopravvivenza del metodo intergovernativo, in quanto un organo centrale con pieni poteri presupporrebbe la completa comunitarizzazione della materia, mentre da un punto di vista sostanziale appare opportuno mantenere, pur nella massima implementazione della cooperazione di polizia (ad esempio rafforzando Europol o prevedendo nuovi mezzi), l'autonomia delle forze nazionali. Roberto Rapaccini