RASSEGNA STAMPA S.

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• Il Passato sarà un buon rifugio, ma il Futuro è l'unico posto dove possiamo andare. (Renzo Piano) •

PAESI DELLA LEGA ARABA

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TESTO SC.

La differenza tra propaganda e istruzione viene spesso così definita: la propaganda impone all’uomo ciò che deve pensare, mentre l’istruzione insegna all’uomo come dovrebbe pensare. (Sergej Hessen)

mercoledì 16 dicembre 2020

VELO ISLAMICO, IL CRINALE SOTTILE FRA IDENTITÀ E DIRITTO (10/2/2017)

 

Si torna a parlare della compatibilità con le leggi vigenti dell'abbigliamento delle donne musulmane dopo l'approvazione in Austria di una legge che vieta il velo islamico integrale. In Francia, dopo essere entrata in vigore nel 2011 una legge che vietava di coprirsi integralmente il volto in pubblico, un facoltoso imprenditore franco-algerino ha deciso di provvedere al pagamento delle multe applicate alle donne che trasgredivano la prescrizione. Ma in seguito il governo francese, pur di scoraggiare l'uso del velo con le norme sanzionatorie, ha approvato un emendamento che impedisce di farsi carico di sanzioni altrui. C'è da dire che la scelta di indossare il niqab (il velo islamico che occulta completamente il volto) piuttosto che l'hijab (che copre solo i capelli) ha un carattere prevalentemente culturale e non religioso. Il Corano infatti invita le donne solo a vestirsi in modo sobrio e moralmente conveniente. Un dovere che dovrebbe dunque esser declinato dalle consuetudini locali. Perciò l'adozione di un abbigliamento che occulta l'identità è il prodotto di un'interpretazione integralista e particolarmente rigorosa di usi ritenuti di matrice religiosa. L'abbigliamento è anche un mezzo attraverso il quale le donne musulmane rivendicano l’appartenenza a una cultura diversa da quella occidentale, manifestando il rifiuto dell’omologazione occidentale e della sua laicità. L'incompatibilità del velo islamico con le normative vigenti è giustificato dalle esigenze di pubblica sicurezza: oltre ad impedire la riconoscibilità della persona, esso potrebbe consentire l'occultamento di armi, materiale esplodente, oggetti non consentiti. In Italia manca ancora una legge statale in materia ma l'art. 5 della legge 22/5/1975 vieta l’uso, 'senza giustificato motivo', di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo che impedisca il riconoscimento della persona in pubblico. É opportuno chiedersi se il rispetto di un principio di carattere religioso o culturale possa costituire un 'giustificato motivo' per l'adozione di un abbigliamento che nasconda la propria identità. In passato il Consiglio di Stato ha stabilito che la matrice religiosa può essere un giustificato motivo per l'uso in pubblico di qualsiasi tipo di velo islamico che copra il viso. É un parere tuttavia che alla alla luce dell'attuale livello della minaccia terroristica andrebbe rivisto. Il divieto di indossare il velo islamico integrale in pubblico è oggi in vigore in Belgio, Francia, Olanda e in alcuni cantoni della Svizzera. Nel 2014 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che questi provvedimenti non ledono la libertà di religione. Resta sullo sfondo il più generale problema di come conciliare fede, cultura, libertà, diritti individuali e sicurezza collettiva. Roberto Rapaccini