Per
elaborare in ambito europeo un’equa politica dei flussi migratori, si auspica
unanimemente una riforma del Regolamento ‘Dublino III’, che definisce
quale Stato debba farsi carico della richiesta di asilo di un extracomunitario
giunto in territorio europeo. Secondo le regole attualmente in vigore
questo onere spetta al Paese in cui si accerta che il migrante sia
effettivamente arrivato; lo Stato competente a esaminare l’istanza di
protezione internazionale (in genere o Spagna, o Grecia, o Italia, o Ungheria)
sarà poi anche quello in cui la persona dovrà restare dopo
un’eventuale valutazione positiva della sua istanza. In altri termini in questi
casi una persona che entri in Europa non può decidere in quale
Stato presentare la richiesta di asilo. L’individuazione dello Stato
competente a decidere sulla richiesta avviene anche mediante le informazioni in
possesso di Eurodac, una banca centrale in cui sono registrati i
dati di chiunque attraversi irregolarmente le frontiere di uno Stato
membro o presenti richiesta di protezione internazionale. Questa individuazione
presuppone l’identificazione del migrante nel Paese di primo ingresso in
territorio comunitario. Nell’ipotesi frequente in cui l’identificazione non sia
avvenuta, si potranno ricostruire gli spostamenti del migrante al fine di
individuare il Paese di primo ingresso, attraverso biglietti ferroviari,
scontrini o documenti simili. C’è un generale accordo sull’incapacità di questa
disciplina ad assicurare una protezione equa, efficiente ed efficace; tuttavia
nei fatti sembra difficile al momento un accordo sulla sua riforma. Roberto Rapaccini