Nell’ambito
della generale categoria dei migranti che giungono sulle coste italiane,
i minori non accompagnati sono oggetto di una protezione che nel 2017 si è
concretizzata in una specifica attenzione normativa da parte del legislatore
nazionale (L. 47/2017). Più dell’80% dei minori non accompagnati che
giungono in Italia ha 16 o 17 anni. Minori particolarmente vulnerabili sono i
più piccoli e le ragazze, che sono esposte a sfruttamento e violenza sessuale.
Destano particolare allarme quei minori che si allontanano dalle strutture di
prima accoglienza rendendosi irreperibili: senza tutela possono essere
facilmente vittime di abusi, di schiavitù, di prostituzione. Il minore
non accompagnato è il minorenne non avente cittadinanza italiana o
dell'Unione Europea che si trova nel territorio italiano privo dell’assistenza
dei genitori o di altre persone legalmente responsabili. Per loro è stabilito
il divieto assoluto di respingimento alla frontiera: questi minori tuttavia, se
ne ricorrono i presupposti, possono essere inseriti nel sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Può essere particolarmente complessa
l’identificazione di un minore e, in particolare, stabilire se si tratta
realmente di un minore. Per questi fini sono previste procedure e accertamenti
di vario genere. In particolare, se permangono dubbi fondati sull'età
dichiarata, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può
disporre esami socio-sanitari. All'identificazione del minore si
procede solo dopo che è gli stata garantita un'immediata assistenza umanitaria.
Il rimpatrio o il trasferimento assistito e volontario può essere
disposto quando il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o
in un Paese terzo corrisponde al superiore interesse del minore. Nei casi
in cui la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, è previsto
il rilascio di un permesso di soggiorno valido fino al compimento della
maggiore età. Questi minori hanno diritto all’istruzione: sarebbe
opportuna l’attivazione di misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo
scolastico anche con l’impiego di mediatori culturali. Agli enti locali è
attribuita la sensibilizzazione e la formazione di affidatari, allo scopo di
favorire in via prioritaria l'affidamento familiare rispetto al ricovero
in una struttura di accoglienza. La normativa vigente attribuisce valore alle
sinergie delle associazioni private con quelle delle istituzioni: il loro
lavoro congiunto ha notevoli potenzialità nel trovare le soluzioni migliori.
Tuttavia queste intese e le relative iniziative vanno monitorate per verificare
il rispetto della piena legalità. Sarebbe auspicabile che questi minori
potessero ricevere una formazione e un’istruzione nei Paesi europei per poi
tornare nelle loro regioni di origine se si sono ripristinate accettabili
condizioni di vita. Nell’intento di rendere immediatamente fruibile un diritto
ampiamente riconosciuto anche a livello internazionale, il minore viene
iscritto al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del
permesso di soggiorno. Sembra riferirsi soprattutto ai migranti minori quanto
prescrive la lettera agli Ebrei (13, 2): Non dimenticate l'ospitalità;
alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo. Roberto Rapaccini
Grammatica del mondo islamico, Medio Oriente, dialogo interreligioso, interetnico e multiculturale, questioni di geopolitica, immigrazione.
domenica 22 novembre 2020
LA DELICATA TUTELA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI (23.6.2018)
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