RASSEGNA STAMPA S.

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• Il Passato sarà un buon rifugio, ma il Futuro è l'unico posto dove possiamo andare. (Renzo Piano) •

PAESI DELLA LEGA ARABA

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TESTO SC.

La differenza tra propaganda e istruzione viene spesso così definita: la propaganda impone all’uomo ciò che deve pensare, mentre l’istruzione insegna all’uomo come dovrebbe pensare. (Sergej Hessen)

domenica 22 novembre 2020

LA DELICATA TUTELA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI (23.6.2018)


Nell’ambito della generale categoria dei migranti che giungono sulle coste italiane, i minori non accompagnati sono oggetto di una protezione che nel 2017 si è concretizzata in una specifica attenzione normativa da parte del legislatore nazionale (L. 47/2017). Più dell’80% dei minori non accompagnati che giungono in Italia ha 16 o 17 anni. Minori particolarmente vulnerabili sono i più piccoli e le ragazze, che sono esposte a sfruttamento e violenza sessuale. Destano particolare allarme quei minori che si allontanano dalle strutture di prima accoglienza rendendosi irreperibili: senza tutela possono essere facilmente vittime di abusi, di schiavitù, di prostituzione. Il minore non accompagnato è il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova nel territorio italiano privo dell’assistenza dei genitori o di altre persone legalmente responsabili. Per loro è stabilito il divieto assoluto di respingimento alla frontiera: questi minori tuttavia, se ne ricorrono i presupposti, possono essere inseriti nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Può essere particolarmente complessa l’identificazione di un minore e, in particolare, stabilire se si tratta realmente di un minore. Per questi fini sono previste procedure e accertamenti di vario genere. In particolare, se permangono dubbi fondati sull'età dichiarata, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari. All'identificazione del minore si procede solo dopo che è gli stata garantita un'immediata assistenza umanitaria. Il rimpatrio o il trasferimento assistito e volontario  può essere disposto quando il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponde al superiore interesse del minore. Nei casi in cui la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno valido fino al compimento della maggiore età. Questi minori hanno diritto all’istruzione: sarebbe opportuna l’attivazione di misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico anche con l’impiego di mediatori culturali. Agli enti locali è attribuita la sensibilizzazione e la formazione di affidatari, allo scopo di favorire in via prioritaria l'affidamento familiare rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. La normativa vigente attribuisce valore alle sinergie delle  associazioni private con quelle delle istituzioni: il loro lavoro congiunto ha notevoli potenzialità nel trovare le soluzioni migliori. Tuttavia queste intese e le relative iniziative vanno monitorate per verificare il rispetto della piena legalità. Sarebbe auspicabile che questi minori potessero ricevere una formazione e un’istruzione nei Paesi europei per poi tornare nelle loro regioni di origine se si sono ripristinate accettabili condizioni di vita. Nell’intento di rendere immediatamente fruibile un diritto ampiamente riconosciuto anche a livello internazionale, il minore viene iscritto al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. Sembra riferirsi soprattutto ai migranti minori quanto prescrive la lettera agli Ebrei (13, 2): Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo.  Roberto Rapaccini