RASSEGNA STAMPA S.

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• Il Passato sarà un buon rifugio, ma il Futuro è l'unico posto dove possiamo andare. (Renzo Piano) •

PAESI DELLA LEGA ARABA

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TESTO SC.

La differenza tra propaganda e istruzione viene spesso così definita: la propaganda impone all’uomo ciò che deve pensare, mentre l’istruzione insegna all’uomo come dovrebbe pensare. (Sergej Hessen)

giovedì 1 gennaio 2026

SOVRANITÀ STATALE E INTERVENTO INTERNAZIONALE NEL DIRITTO CONTEMPORANEO (2026)



Il tema dell’autodeterminazione degli Stati e dei limiti agli interventi delle istituzioni internazionali non riguarda solo i popoli nella loro dimensione originaria, ma si riflette anche nella capacità degli Stati di determinare liberamente le proprie scelte senza interferenze esterne. In questo senso l’autodeterminazione coincide con la nozione di sovranità, ossia con il diritto di esercitare un potere esclusivo su un territorio e su una popolazione. Il problema emerge quando tale autodeterminazione entra in tensione con il ruolo delle istituzioni internazionali, nate proprio per limitare l’arbitrio degli Stati e prevenire conflitti, violazioni dei diritti umani e minacce alla pace. Le organizzazioni regionali e internazionali operano infatti in un sistema che, almeno formalmente, riconosce l’eguaglianza sovrana degli Stati, ma che al tempo stesso attribuisce alla comunità internazionale il compito di intervenire in presenza di situazioni ritenute intollerabili, come guerre di aggressione, genocidi o gravi crisi umanitarie. Si delinea così una potenziale conflittualità: da un lato lo Stato rivendica il diritto di autodeterminarsi senza condizionamenti esterni, dall’altro le istituzioni internazionali affermano una responsabilità collettiva che può giustificare forme di intervento. Il diritto internazionale pone, tuttavia, confini stringenti a tali interventi, a partire dal principio di non interferenza negli affari interni degli Stati e dal divieto dell’uso della forza. Anche quando l’intervento è formalmente autorizzato, esso dovrebbe essere limitato nel tempo, proporzionato agli obiettivi e finalizzato esclusivamente al ripristino della pace e della sicurezza internazionale. L’analisi del problema mostra come questi limiti risultino spesso più teorici che effettivi. Nella prassi gli interventi esterni tendono a riflettere gli equilibri geopolitici più che un’applicazione neutrale e uniforme del diritto internazionale. Alcuni Stati subiscono pressioni diplomatiche, sanzioni economiche o interventi militari in nome della sicurezza collettiva o della tutela dei diritti umani, mentre altri, pur in presenza di violazioni analoghe, restano di fatto immuni grazie al loro peso politico o al sostegno di alleati influenti. Un ulteriore limite riguarda l’efficacia stessa dell’intervento. Anche quando è formalmente legittimo, l’intervento esterno rischia di compromettere l’autodeterminazione degli Stati nel lungo periodo, creando forme di dipendenza politica, economica o militare. Missioni internazionali prolungate o meccanismi di controllo esterni possono svuotare di contenuto la sovranità statale, trasformando l’autodeterminazione in un principio nominale più che sostanziale. In tali circostanze lo Stato continua a esistere come soggetto giuridico, ma perde una parte della propria capacità decisionale autonoma. Il nodo centrale, dunque, non è stabilire se l’intervento internazionale sia in assoluto legittimo o illegittimo, bensì individuare un equilibrio tra la tutela dell’autodeterminazione degli Stati e la necessità di rispondere a crisi di rilevanza collettiva. Questo equilibrio rimane fragile e incompiuto, poiché il diritto internazionale non dispone di un’autorità sovraordinata in grado di applicare le norme in modo uniforme. Le istituzioni internazionali operano in un contesto di consenso limitato e di profonde asimmetrie di potere, che condizionano in modo decisivo sia l’estensione sia i limiti dell’intervento esterno. In conclusione, l’autodeterminazione degli Stati e gli interventi delle istituzioni internazionali sono poli di una tensione permanente: da un lato la difesa della sovranità come presupposto dell’ordine internazionale, dall’altro l’esigenza di superare l’assolutezza di quella stessa sovranità quando essa diventa strumento di oppressione interna o di instabilità globale. I limiti agli interventi esterni esistono sul piano giuridico, ma la loro effettiva applicazione dipende in larga misura dalla volontà politica degli Stati e dalla capacità delle istituzioni internazionali di agire come garanti imparziali, piuttosto che come riflesso dei rapporti di forza internazionali. Roberto Rapaccini