RASSEGNA STAMPA S.

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PAESI DELLA LEGA ARABA

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TESTO SC.

La differenza tra propaganda e istruzione viene spesso così definita: la propaganda impone all’uomo ciò che deve pensare, mentre l’istruzione insegna all’uomo come dovrebbe pensare. (Sergej Hessen)

martedì 6 giugno 2023

ISLAM E DEMOCRAZIA - II Parte - Democrazia e libertà (1-9-2015 )

 


Il concetto di democrazia  è strettamente correlato a quello di libertà. La nozione di libertà nella tradizione araba è di recente acquisizione in quan­to storicamente l’aspirazione di questi popoli è sempre stata prevalentemente la giustizia. L’organizzazione tribale che è alla base delle società arabe, infatti, implica l’accettazione - come realtà ineludibile - dell’esistenza di un potere superiore a cui ci si sottopone pacificamente purché venga esercitato con equità.   Come corollario gli Stati arabi non hanno avvertito nel tempo la necessità di elaborare una struttura amministrativa decentrata in quanto era sufficiente al potere centrale - per poter governare - garantirsi l’appoggio delle comunità stanziate su specifici territori (le tribù), nelle quali - come già detto - si accettava che il potere centrale non fosse esercitato democraticamente, ma  amministrato secondo giustizia. La tribù, che aveva una specifica autonomia e omogeneità, era caratterizzata da propri stili di vita, da au­tosufficienza, da un forte legame con il  territorio e, in alcuni casi, da una sua lingua o dialetto. In essa mancava  qualsiasi espressione di democrazia diretta o rappresentativa; l’attribuzione del potere era fondata su meccanismi dinastici, di anzianità o su forme pseudo-istituzionali che predeterminavano automaticamente il destinatario di funzioni di governo sulla comunità: era del tutto estraneo a questo modello organizzativo qualsiasi strumento che assicurasse facoltà di libera scelta. La società tribale pertanto  - e gli Stati arabi che ne ereditarono la cultura giuridica - non si fondava sui diritti di libertà e di uguaglianza prerogativa delle democrazie. Un membro della comu­nità tribale poteva aspirare a poteri di governo solo se ap­parteneva a una specifica linea dinastica o fosse titolare di aspettative di poteri di governo in virtù di meccanismi di automatica predeterminazione; la condizione di un qual­siasi altro individuo si esauriva invece nell’accettare pacificamente di essere governato purché tale supremazia venisse esercitata con equità. Gli Stati arabi, al momento della loro nascita, riconoscendo la preesistente struttu­ra tribale e demandando alle tribù la gestione locale del potere, ne ottenevano come corrispettivo la fedeltà e il sostegno. In questi ultimi anni si  assiste in molte aree del mondo musulmano a un processo di re-islamizzazione. Per poter avere un quadro completo della concreta rilevanza della normativa islamica nei Paesi musulmani non è sufficiente considerare l’eventuale promulgazione di principi laici, ma il modo in cui queste normative vengono applicate: ad esempio, anche laddove è stata proclamata la libertà religio­sa, tuttavia la concreta professione di atti di fede diver­si dall’Islam o la conversione di un musulmano ad altra fede vengono di fatto sanzionati in quanto equiparati ad atti contrari all’ordine pubblico. Fatta ecce­zione per la Turchia (in questi anni anche in Turchia è in atto un attacco allo Stato laico) in nessuno Stato musulmano viene tutelata sufficientemente la libertà di coscienza. La tolleranza per le scelte religiose e politiche individua­li nella cultura giuridica occidentale trova fondamento principalmente nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 - clikka qui), che non è riconosciuta dagli Stati arabi i quali in maniera specularmente contraria ritengono che le posizioni giuridiche soggettive individuali debbano es­sere sacrificate in favore delle esigenze della comunità islamica; pertanto, per rapportare i diritti e le libertà individuali alle esigenze religiose e culturali di quei Paesi, è stata elaborata una  Dichiarazione Islamica dei Diritti dell’Uomo (proclamata il 19 settembre 1981 a Parigi - clikka qui). Un altro strumento attraverso il quale, pur essendo in corso un processo di modernizzazione, si è assicurata la vigenza dei principi della tradizione islamica, è stato quello di affermare la necessaria non contraddittorietà tra le nuove leggi e i principi fondamentali dell’Islam, non suscettibili di essere modificati dalla normativa positiva. In conclusione, il mondo arabo-islamico è sempre stato caratterizza­to da regimi autoritari e probabilmente la motivazione di questa caratteristica risiede nella genesi degli Stati arabi, nati con modalità storicamente diver­sificate dalla fusione di tribù. (da R. Rapaccini, Paura dell'Islam, 2012) Roberto Rapaccini