RASSEGNA STAMPA S.

RASSEGNA STAMPA S.
Clicca sull'immagine
• Il Passato sarà un buon rifugio, ma il Futuro è l'unico posto dove possiamo andare. (Renzo Piano) •

PAESI DELLA LEGA ARABA

PAESI DELLA LEGA ARABA

TESTO SC.

La differenza tra propaganda e istruzione viene spesso così definita: la propaganda impone all’uomo ciò che deve pensare, mentre l’istruzione insegna all’uomo come dovrebbe pensare. (Sergej Hessen)

sabato 4 luglio 2026

PROCESSI IN TRIBUNALE, NON NEI SALOTTI TELEVISIVI IL MODELLO INGLESE E LE DISFUNZIONI DEL PROCESSO MEDIATICO

 

PREMESSA NECESSARIA

Il podcast non si riferisce a singoli procedimenti, testate o trasmissioni, ma analizza in termini generali e sistemici il rapporto tra informazione, processo penale e presunzione di non colpevolezza.

 

C’è una differenza profonda, prima culturale che giuridica, tra il modo in cui il Regno Unito e l’Italia guardano al rapporto tra giustizia penale e media. In Inghilterra e Galles il processo è considerato un luogo fragile, da proteggere dalle pressioni esterne. In Italia, invece, accade spesso il contrario: il procedimento penale, soprattutto quando tocca corde emotive profonde, viene rapidamente assorbito dal circuito mediatico. Viene sezionato, anticipato e trasformato in racconto pubblico prima ancora che l’aula giudiziaria abbia potuto compiere il proprio lavoro. Ne nasce una sovrapposizione pericolosa:

·       Il processo legale procede secondo regole lente, formali e garantite.

·       Il processo mediatico corre veloce, seleziona frammenti, costruisce personaggi e talvolta suggerisce colpevolezze (o assoluzioni) prima della sentenza.

 

Nel Regno Unito il principio di partenza non è il silenzio. Al contrario la tradizione della open justice è fortissima: la giustizia deve essere visibile e accessibile. I giornalisti possono assistere alle udienze e riferire i fatti. Tuttavia, l'informazione si ferma davanti a una soglia precisa: non deve interferire con la serenità del giudizio. La norma chiave è il Contempt of Court Act del 1981, che introduce la cosiddetta strict liability rule. Una pubblicazione diventa illecita non solo quando vuole consapevolmente condizionare un processo, ma quando crea un rischio sostanziale di pregiudicare seriamente l’amministrazione della giustizia. Conta l’effetto potenziale, non l’intenzione. Quando un procedimento è active (ossia formalmente pendente dopo un arresto o un'incriminazione), il dibattito pubblico si fa estremamente cauto. Si può riferire della cronaca dell'arresto e riportare in modo sobrio le posizioni di accusa e difesa. Può diventare invece un illecito in questi casi:

·       Suggerire la colpevolezza dell’imputato.

·       Discutere prove non ancora ammesse dal giudice.

·       Richiamare precedenti penali irrilevanti.

·       Intervistare testimoni prima che depongano.

 

La ragione è pratica: nei processi più gravi la giuria è composta da cittadini comuni, teoricamente più influenzabili di un giudice togato. Il diritto inglese non vuole impedire la cronaca, vuole impedire che la cronaca si sostituisca al tribunale. In Italia esiste formalmente la presunzione di non colpevolezza, rafforzata dal Decreto legislativo  n. 188 del 2021 (che ha recepito la direttiva europea in materia). Il problema italiano, tuttavia, non è normativo, è culturale. Mentre una parte importante della stampa opera con rigore e rispetto delle regole, una fetta consistente del circuito mediatico scivola in dinamiche iper-spettacolari. Possiamo identificare queste disfunzioni principali. Di seguito le elenco:

·     La spettacolarizzazione del dolore.

·     I casi giudiziari più gravi vengono talvolta trasformati in una sorta di serialità televisiva.

La cronaca si dilata in intrattenimento: si convocano opinionisti, si analizzano frasi minime, si cercano significati in comportamenti ambigui. La realtà giudiziaria, fatta di verifiche e contraddittorio, rischia di essere sostituita da una drammaturgia più semplice ed emotiva.

·     La circolazione incontrollata degli atti.

Il materiale d’indagine (intercettazioni, verbali, consulenze) entra spesso nel circuito pubblico prima di essere valutato in dibattimento. Ciò che nel fascicolo ha un significato tecnico e provvisorio, in TV o sui social assume l'aspetto di una verità definitiva. Il frammento viene percepito come prova morale.

·     Il linguaggio delle sentenze implicite.

Pur nel rispetto formale della presunzione di non colpevolezza alcune narrazioni tendono a suggerire la colpevolezza attraverso la costruzione del servizio: la scelta di aggettivi, l'uso di musiche drammatiche, l'accostamento di fotografie cupe o la ripetizione ossessiva di un solo dettaglio sfavorevole, lasciando in ombra gli elementi difensivi.

·     Il ruolo dei commentatori e degli esperti.

Accanto a professionisti che intervengono con encomiabile equilibrio e rigore scientifico si assiste talvolta a interventi che offrono diagnosi azzardate o ricostruzioni alternative che il processo non ha ancora verificato. Il rischio è che il pubblico confonda l'opinione o la suggestione psicologica con la prova provata.

·     L'asimmetria del danno reputazionale.

In Italia le sanzioni deontologiche o civili per le violazioni della cronaca arrivano spesso tardi, a danno già compiuto. Inoltre, le archiviazioni e le assoluzioni non godono quasi mai dello stesso spazio simbolico ed emotivo riservato agli arresti, rendendo la riabilitazione della persona lenta e silenziosa.

·     La confusione tra interesse pubblico e curiosità pubblica.

Il diritto di cronaca tutela la conoscenza di fatti rilevanti per la collettività, non la trasformazione della vita privata in materiale narrativo. La pubblicazione di dettagli intimi, abitudini personali o messaggi privati irrilevanti per l'indagine alimenta il consumo emotivo ma non aiuta a comprendere il fatto.

·     Lo scontro tra tempi della giustizia e tempi dei media.

La giustizia richiede tempo, verifiche e contraddittorio; i media vivono di immediatezza, clic e aggiornamenti continui. Il vuoto temporale tra un atto processuale e l’altro viene talvolta riempito da supposizioni e interpretazioni, creando l'illusione che la verità si formi nei talk-show e non nelle aule.

 

Anche il modello inglese oggi è messo alla prova dalle piattaforme digitali e dalla circolazione globale delle informazioni. Tuttavia, la sua logica resta profondamente preventiva: proteggere l’equità del giudizio prima che il danno si produca. In Italia domina invece una logica successiva e riparatoria, spesso inefficace perché l’opinione pubblica non dimentica con la stessa facilità con cui si informa. La cronaca giudiziaria è un pilastro essenziale della democrazia: senza una stampa libera il potere giudiziario rischierebbe l'opacità. Ma la libertà di informare non coincide con il diritto di processare. Raccontare un procedimento non significa allestire un tribunale emotivo dove l'audience si fa giuria. La presunzione di non colpevolezza non è una formula di rito da inserire in calce a un articolo, ma un criterio di civiltà. I processi devono celebrarsi nei tribunali, sulle prove e nel rispetto delle garanzie, perché una stampa che si sostituisce ai giudici non informa meglio: giudica peggio.

Roberto Rapaccini